Servizi per l’inclusione

Coloro che desiderano usufruire dei Servizi per l’inclusione devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti documenti in corso di validità:

  • “verbale d’invalidità civile” ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102;
  • “verbale di accertamento dell’handicap” ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104;
  • certificazione medica attestante una disabilità temporanea (es.: frattura del braccio);
  • certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) riportante almeno uno dei disturbi previsti dalla citata Legge 170/2010 - dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia - e gli adeguati codici nosografici. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.
  • Documentazioni e relazioni cliniche/sociali per particolari bisogni educativi

Eccezionalmente, a giudizio insindacabile della preposta Commissione di valutazione, potranno essere presi in esame altri documenti sanitari. La segreteria tecnico-amministrativa dei Servizi per l’inclusione si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Gli studenti con diploma straniero e gli studenti di altre Università, che partecipano a un programma di scambio con il nostro Ateneo, dovranno rivolgersi in prima istanza all’area Cattolica International segnalandosi come studenti con disabilità, con DSA e con BES.

A fronte delle diverse legislazioni dei Paesi in materia di disabilità, dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e dei Bisogni Educativi Speciali (BES), la Segreteria dei Servizi per l’inclusione si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa. La documentazione in corso di validità presentata deve essere rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese.

I seguenti servizi sono riservati agli studenti con disabilità
Contributi universitari

Gli studenti disabili con invalidità certificata pari o superiore al 66% e gli studenti con riconoscimenti di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto all’esonero totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari (è dovuto un unico versamento di € 100,00 da corrispondere all’atto dell’iscrizione). Per ottenere l’esonero occorre caricare il verbale di disabilità nell’apposita sezione del profilo nel Portale Iscrizioni e assicurarsi, durante il processo di immatricolazione, che la rata unica per la riserva del posto sia dell’importo di 100€. In caso di anomalie o necessità di supporto contattare la segreteria dei Servizi per l’inclusione della sede di riferimento. Per ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione dell’agevolazione per studenti con disabilità è opportuno consultare la vigente “Normativa generale per la determinazione dei contributi universitari”.

Rinnovo iscrizioni

L’iscrizione per gli anni successivi al primo si rinnova circa 24 ore dopo il versamento della prima rata dei contributi universitari. Pertanto, si raccomanda di evitare pagamenti in prossimità delle scadenze. E' possibile procedere con il pagamento tramite pagoPA disponibile dalla pagina personale iCatt a partire dalla metà del mese di luglio (sezione Segreteria online – contributi e agevolazioni).

Laurea

Per gli studenti aventi diritto all’esonero dai contributi universitari è previsto un particolare regime contributivo ai fini degli adempimenti di laurea. Per chiarimenti e supporto in questa fase o per richiedere certificati particolari rivolgersi alla Segreteria dei Servizi per l’inclusione della sede di riferimento.

Le documentazioni e relazioni cliniche/sociali per particolari bisogni educativi non consentono l’attribuzione di tempi aggiuntivi o supporti ai fini dei test di ingresso ai Corsi di Laurea a numero programmato nazionale.

Conformemente alle normative vigenti in materia e in particolare alle linee guida del MIM per l’espletamento delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, la fruizione di tempi aggiuntivi e/o di ulteriori misure compensative è concessa agli studenti:

  • in possesso di certificazione di disabilità ex L.104/1992,
  • affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento ai sensi di quanto previsto dalla L.170/2010.

La Commissione di valutazione, tuttavia, è a disposizione per visionare la documentazione in possesso dei singoli candidati.

Con l’ingresso in Università cambia la rete di servizi e sostegni codificata fino alla maggiore età: il sostegno non è più previsto, non esiste un PEI o un PDP, esistono delle mediazioni costruite di volta in volta con lo studente che diventa interlocutore prioritario in questo percorso di alta formazione.

Per meglio comprendere il cambiamento importante che l’esperienza accademica richiede, nella fase di orientamento, le famiglie possono partecipare al primo colloquio, solo se lo studente ne faccia richiesta.

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